IMU / ILIA in FVG scadenza primo acconto 2025 al 16 6 2025
Ricordiamo che al 16 6 25 scade il pagamento del primo acconto dell’ I.L.I.A. (imposta locale immobiliare autonoma) e IMU per gli immobili posseduti fuori regione fvg
Se non ci sono state variazioni dal 2024 si può pagare il 50% di quanto pagato per il 2024 per poi, in sede di conguaglio al 16 12 2025 versare l’effettiva differenza dovuta
Come sempre lo studio fornirà solo a chi ci ha fornito apposito mandato, gli importi da versare a giugno e poi a conguaglio a dicembre
Da quest’anno c’è una novità che riguarda la “prima seconda casa” posseduta in regione, che potrà godere di un’ aliquota ridotta non superiore allo 0,7% (con possibilità per i Comuni anche di azzerarla).
La scelta della “ prima seconda casa” va individuata nel 2025, anche solo in sede di conguaglio al 16-12-2025, salvo poi confermarla con un’apposita dichiarazione da presentare telematicamente al portale della Regione FVG entro il 30 giugno 2026.
La comunicazione è personale e non può essere delegata a caaf o terzi professionisti. Quindi è un problema di ognuno di voi, che lo studio può solo “assistere” per farla con la vostra presenza e il vostro cellulare spid, o carta servizi con i relativi codici.
Infine si ricorda che entro il 30 giugno 2025 deve essere effettuata la dichiarazione IMU/ILIA per variazioni intervenute nell’anno 2024 (es. cambio destinazione d’uso, immobile locato a canone concordato, modifiche titolarità, ecc.) da presentare al comune ove è presente l’immobile.
PEC AMMINISTRATORI entro 30 giugno 2025
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Questa novità si inserisce nel contesto del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica non solo alle imprese costituite successivamente a questa data, ma anche a quelle già esistenti.
Tuttavia, per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, è stato fissato un termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino al 30 giugno 2025. In modo che ciascun amministratore, procuratore o liquidatore abbia un proprio indirizzo p.e.c.
Soggetti obbligati: l’obbligo si estende a tutte le forme societarie che possono svolgere attività imprenditoriale, escludendo le società semplici (eccetto quelle agricole) e le società di mutuo soccorso, inoltre sono esclusi i consorzi e le società consortili.
Le reti di imprese possono essere incluse se hanno un fondo patrimoniale comune e svolgono attività commerciali con i terzi.
La norma si riferisce ai soggetti che svolgono funzioni di gestione dell’impresa, inclusi i liquidatori.
Non ci sono limitazioni esplicite sull’indirizzo PEC da comunicare, ma è preferibile che sia diverso da quello dell’impresa per garantire trasparenza e gestione efficiente della posta.
Eventuali deleghe allo Studio SIGMA per l’apertura delle pec per gli amministratori
Lo studio, per chi ci farà richiesta, può richiedere la pec per i legali rappresentanti delle società e anche effettuare il monitoraggio quotidiano delle stesse informando tempestivamente i diretti interessati dell’arrivo di eventuale corrispondenza.
Il costo di tale servizio ammonta ad Euro 45 annuali + 65 euro una tantum per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
SCADENZE DEL MESE:
30 giugno 2025
- Scadenza versamento imposte sui redditi 2024 e primo acconto 2025 sia per le società di capitali che per le società di persone e persone fisiche,
con possibilità di spostare il primo versamento al 30 7 25 maggiorato dello 0,40%.
Le imposte possono inoltre essere pagate rateizzate mensilmente fino al mese di dicembre 2025
Attenzione! Salvo espressa diversa richiesta lo studio predisporrà i versamenti delle imposte con scadenza primo o unico versamento al 30 luglio 2025
Polizze catastrofali proroga alla scadenza
L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).
La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.
Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.
Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In particolare:
- per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.
Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non si applicheranno le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia “ l’impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.
Nostri recapiti:
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Ricordiamo che lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alle mail principali di studio evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.
Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:
segreteria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (da lunedì a venerdì)
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rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
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