Polizze catastrofali proroga alla scadenza
L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).
La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.
Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.
Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In particolare:
- per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.
Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non si applicheranno le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia “ l’impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.
Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari dal 2026
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, in quanto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.
L’Agenzia delle Entrate, dunque, potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).
L’attuale quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede il divieto di fatturazione elettronica per l’erogazione di prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti.
PEC AMMINISTRATORI
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Questa novità si inserisce nel contesto del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica non solo alle imprese costituite successivamente a questa data, ma anche a quelle già esistenti. Tuttavia, per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, è stato fissato un termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino al 30 giugno 2025. In modo che ciascun amministratore, procuratore o liquidatore abbia un proprio indirizzo p.e.c.
Soggetti obbligati: l’obbligo si estende a tutte le forme societarie che possono svolgere attività imprenditoriale, escludendo le società semplici (eccetto quelle agricole) e le società di mutuo soccorso, inoltre sono esclusi i consorzi e le società consortili.
Le reti di imprese possono essere incluse se hanno un fondo patrimoniale comune e svolgono attività commerciali con i terzi.
La norma si riferisce ai soggetti che svolgono funzioni di gestione dell’impresa, inclusi i liquidatori.
Non ci sono limitazioni esplicite sull’indirizzo PEC da comunicare, ma è preferibile che sia diverso da quello dell’impresa per garantire trasparenza e gestione efficiente della posta.
Eventuali deleghe allo Studio SIGMA per l’apertura delle pec per gli amministratori
Lo studio, per chi ci farà richiesta, può richiedere la pec per i legali rappresentanti delle società e anche effettuare il monitoraggio quotidiano delle stesse informando tempestivamente i diretti interessati dell’arrivo di eventuale corrispondenza al costo di euro 45 annuali + 65 euro una tantum per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
SCADENZE DEL MESE:
30 aprile 2025
- Invio telematico dichiarazione IVA annuale anno d’imposta 2024.
Nostri recapiti:
Studio di Tavagnacco (UD) tel. 0432 470097 email info@studiosigma.eu
Studio di Trieste (TS) tel. 040 369204 email infots@studiosigma.eu
Ricordiamo che lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alle mail principali di studio evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.
Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:
segreteria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (da lunedì a venerdì)
Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti
rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista 348.7078709
Maurizio Zoppolato consulente energetico 347 9444939
