Circolare Informativa LUGLIO 2025

Scadenze versamenti imposte anno 2025 (redditi 2024).

Proroga al 21 luglio e 21 agosto per i soggetti isa e minimi

 

Il prossimo 30 giugno scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2024 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

 

La proroga al 21 luglio 2025 per i “soggetti ISA”

Con decreto del Consiglio dei Ministri del 12 6 25 per i  contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Per questi soggetti la data del 30 giugno 2025 viene differita al 20 luglio 2025. (21 7 in quanto il 20 è una domenica).

 

Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di Irpef, Ires, Irap e IVA derivanti dalle dichiarazioni.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

 

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di S.r.l. “trasparenti”).

Per i soci/amministratori di S.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

 

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto fino al mese di dicembre.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).

 

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
  • gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, sia di titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

 

Attenzione! Salvo espressa diversa richiesta lo studio predisporrà i versamenti delle imposte con scadenza primo o unico versamento al 30 luglio e rispettivamente al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%

 

É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

 

 

Novità sui bonus edilizi: sintesi della circolare n. 8/E del 19 giugno 2025

 

La circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 19 giugno 2025, rappresenta un punto di svolta nella disciplina delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica degli edifici e gli interventi ammessi al Superbonus. Il documento fornisce istruzioni operative agli uffici e chiarisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), con particolare attenzione ai nuovi limiti, alle aliquote e alle condizioni di accesso ai benefici.

Rimodulazione delle aliquote e delle tempistiche – La principale novità riguarda la rimodulazione delle aliquote di detrazione per le spese sostenute dal 2025 al 2027. Per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, l’aliquota standard scende al 30% (già prevista per il periodo 2028-2033), mentre rimane al 50% per la sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione. Per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e recupero edilizio, la detrazione sarà del 36% nel 2025 e del 30% nel 2026 e 2027, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per chi interviene sulla propria abitazione principale, la detrazione sale al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027.

Nuove esclusioni: stop alle caldaie a combustibili fossili – Un cambiamento significativo riguarda l’esclusione dagli incentivi fiscali, a partire dal 2025, degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Questa misura recepisce la direttiva europea 2024/1275, che vieta incentivi per l’installazione di tali caldaie, salvo alcune eccezioni tecniche. Restano invece agevolabili gli interventi che prevedono l’installazione di microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore a gas e sistemi ibridi, considerati più sostenibili e in linea con gli obiettivi ambientali europei.

Maggiorazioni per l’abitazione principale – La circolare introduce regimi più vantaggiosi per i titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che effettuano lavori sulla propria abitazione principale. In questi casi, le aliquote di detrazione sono più elevate: 50% nel 2025 e 36% nel biennio successivo. La maggiorazione si applica anche alle spese sostenute su pertinenze, parti comuni e per il Sismabonus acquisti, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori o entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i familiari conviventi e i detentori dell’immobile (ad esempio, locatari o comodatari), resta invece la detrazione con aliquota standard.

Sismabonus e bonus mobili – Anche per il Sismabonus, le nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi, inclusi quelli che in passato godevano di percentuali più elevate, come il passaggio a classi di rischio sismico inferiori o gli interventi sulle parti comuni condominiali. La detrazione per l’acquisto di mobili (bonus mobili) viene prorogata per il 2025, con un limite di spesa di 5.000 euro.

Superbonus: nuove regole e ripartizione delle detrazioni – Per quanto riguarda il Superbonus, dal 2025 la detrazione al 65% spetta solo per interventi per i quali, entro il 15 ottobre 2024, sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o l’istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione. Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di ripartire in dieci quote annuali la detrazione per le spese sostenute nel 2023, tramite dichiarazione dei redditi integrativa da presentare entro il 31 ottobre 2025.

 

PEC AMMINISTRATORI entro 30 giugno 2025

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

 

Questa novità si inserisce nel contesto del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

 

La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica non solo alle imprese costituite successivamente a questa data, ma anche a quelle già esistenti.

 

Tuttavia, per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, è stato fissato un termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino al 30 giugno 2025. In modo che ciascun amministratore, procuratore o liquidatore abbia un proprio indirizzo p.e.c.

 

In questi giorni hanno precisato che l’obbligo decorre specificatamente per gli amministratori di nuova nomina o riconferma dopi il 1 gennaio 2025 e che la data del 30 giugno 2025  non è una data perentoria ma solo indicatoria e che il mancato rispetto non comporta alcuna sanzione.

Se qualche Registro delle imprese lo richiedesse, non potrà fare altro che sospendere la pratica di iscrizione e chiedere all’amministratore di adempiere

 

Fatta questa premessa l’adempimento, prima o dopo, deve essere eseguito. Per cui rinnoviamo la richiesta,  a chi lo desiderasse, di rivolgersi allo studio

 

Soggetti obbligati: l’obbligo si estende a tutte le forme societarie che possono svolgere attività imprenditoriale, escludendo le società semplici (eccetto quelle agricole) e le società di mutuo soccorso, inoltre sono esclusi i consorzi e le società consortili.

 

Le reti di imprese possono essere incluse se hanno un fondo patrimoniale comune e svolgono attività commerciali con i terzi.

La norma si riferisce ai soggetti che svolgono funzioni di gestione dell’impresa, inclusi i liquidatori.

Non ci sono limitazioni esplicite sull’indirizzo PEC da comunicare, ma è preferibile che sia diverso da quello dell’impresa per garantire trasparenza e gestione efficiente della posta.

 

Eventuali deleghe allo Studio SIGMA per l’apertura delle pec per gli amministratori

Lo studio, per chi ci farà richiesta, può richiedere la pec per i legali rappresentanti delle società e anche effettuare il monitoraggio quotidiano delle stesse informando tempestivamente i diretti interessati dell’arrivo di eventuale corrispondenza.

 

Il costo di tale servizio ammonta ad Euro 45 annuali + 65 euro una tantum per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

 

Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU/ILIA per l’anno d’imposta 2024

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/ILIA è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2024 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2025.

 

 

 

Nostri recapiti:

Studio di Tavagnacco (UD) tel. 0432 470097  email info@studiosigma.eu

Studio di Trieste          (TS)  tel. 040  369204  email infots@studiosigma.eu

 

Ricordiamo che lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alle mail principali di studio evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico.

 

Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:

segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

 

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti

 

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041

rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista   348.7078709

Maurizio Zoppolato   consulente energetico       347 9444939

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