Circolare Luglio 2016 – Nota integrativa

Nota integrativa alla Circolare di luglio 2016

NUOVA ALIQUOTA IVA 5%

Dal 23 luglio scatta l’aumento dell’aliquota Iva dal 4% al 5% sul basilico ed altre piante aromatiche. Lo prevede l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 dell’ 8 luglio 2016. La legge modifica le aliquote IVA di alcuni prodotti alimentari. Viene soppresso il numero 12 bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72 relativo ai prodotti basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione.

Pertanto va applicata l’aliquota IVA del 5% per le cessione dei seguenti prodotti:

  • basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (in precedenza assoggettate all’aliquota del 4%);
  • piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (in precedenza assoggettate all’aliquota del 10%);
  • origano a rametti o sgranato (in precedenza assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%).

Le nuove aliquote IVA sono applicabili alle cessioni effettuate a decorrere  dal 23-07-2016, fa fede la data di consegna/spedizione del bene o di pagamento se al dettaglio.

Cooperative sociali: aliquota IVA al 5%

Aliquota IVA al 5% per le Cooperative sociali, esenzione per le Onlus e IVA ordinaria per le altre Cooperative non sociali e non Onlus. Sono le misure previste dalla legge di Stabilità 2016 per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali  e dai loro consorzi e chiarite nella circolare n. 31 del 15/07/2016 dell’ Agenzia delle Entrate.

Le prestazioni socio-sanitarie oggetto dell’aliquota in sintesi sono:

n. 18): prestazioni sanitarie;

n. 19): prestazioni di ricovero e cura;

n. 20): prestazioni educative;

n. 21): prestazioni proprie di strutture ricettive quali case di riposo, asili, etc.;

n. 27-ter): prestazioni socio sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili.

La circolare inoltre illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le Cooperative Sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

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