Circolare informativa Novembre 2018/2

COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO finalizzati ad un risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili

 

Opere di ristrutturazione edilizia, spesate come manutenzioni, ma

Dal 21 novembre 2018, l’ENEA ha messo on line il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ex art. 16-bis del TUIR) e che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Si tratta di interventi diversi da quelli volti alla riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50%.

Il nuovo sito, deve essere utilizzato per trasmettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nell’anno 2018 (1 gennaio al 21 novembre).

Si ricorda che il nuovo adempimento è previsto dell’art. 16 del DL 63/2013 è motivato per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

La comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero edilizio.

La comunicazione deve essere trasmessa per i seguenti interventi:

infissi: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;

strutture edilizie (interventi di coibentazioni delle strutture opache): riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;

– installazione o sostituzione di impianti tecnologici: installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe < 50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici;

 

 

 

 

Inoltre vi è l’obbligo della comunicazione anche per gli elettrodomestici:

elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 al fine di fruire del c.d. “bonus mobili”): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici. Tali elettrodomestici per beneficiare del c.d. “bonus mobili” devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).

I termini per la comunicazione sono: interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018 (compreso) deve essere effettuata entro il 19 febbraio 2019.

Per tutti gli altri interventi che terminano dal 22 novembre 2018 l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

A seguito della soppressione dell’albo degli agenti e rappresentanti di commercio, con il 12/05/2012, vi era l’obbligo di aggiornare la propria posizione al Registro Imprese presso le Camere di Commercio competente entro un anno dalla soppressione, dopo tale termine venivano applicate le sanzioni. Ora con la circolare n.3709/c del 19/10/2018 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riaperto riaperti i termini per la comunicazione di aggiornamento sino al 31 dicembre 2018, senza l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il tardivo deposito.

Ricordiamo che il requisito d’iscrizione all’albo soppresso può essere fondamentale per l’inizio di attività quale SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) alla CCIAA.

Pertanto in questo modo gli agenti/rappresentanti che fossero stati attivi o inattivi alla data del 13 maggio 2012, entro il 31/12/2018 questi potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo essendo requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro Imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.

Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni può contattare lo studio Sigma per le relative pratiche.

 

Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail  principale di studio

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