Circolare Informativa di Giugno 2021

Il Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e aiuti.

 

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis”, ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, un’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d’imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal precedente Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

 

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.

Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza.

 

Seconda ipotesi: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” di marzo 2021.

 

  1. A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

 

  1. B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

L’importo dei contributi non può comunque essere superiore a 150mila euro.

 

È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra.

 

 

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

 

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate  entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

 

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro

È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.

In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.

 

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.

 

 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

 

PROROGA CARTELLE FISCALI

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

 

 

 

 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:

  • la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, da usare unicamente in compensazione
  • un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;

 

 

IMU

Novità 2021

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, una norma introdotta in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021), ha esentato dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso decreto “Sostegni”.

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) aveva già introdotto esenzioni sempre relativamente alla prima rata IMU dovuta nel 2021.

Nel dettaglio sono stati esentati gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli; in particolare:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;
  • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

L’esenzione si applica non solo ai proprietari, ma anche a tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche sopra elencate.

 

 

IMU – Termini e modalità di pagamento.

La scadenza per il pagamento della prima rata IMU 2021 è fissato al 16 giugno 2021.

La seconda rata scadrà il 16 dicembre 2021.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA,

 

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

Vi invitiamo a prendere contatti con il nostro Studio per ricevere consulenza e assistenza dedicata.

 

 

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