Circolare Informativa di Gennaio 2020

Utilizzo misuratori fiscali da parte di tutte le categorie dal 1 gennaio 2020

 

Come già comunicato, dal 1 gennaio 2020, ogni categoria di contribuenti (con poche eccezioni) deve utilizzare il misuratore fiscale collegato all’agenzia delle entrate per l’invio giornaliero dei totali giornalieri che il misuratore farà automaticamente quando si provvede alla chiusura giornaliera.

 

Per i contribuenti, il cui obbligo decorre dal 1 1 2020, hanno sei mesi di tempo per l’installazione definitiva e operante.

Importante è conservare copia dell’ordine del misuratore da esibire in caso di verifica.

 

In questo periodo di transizione sarà possibile, per tale i contribuenti, comunicare all’Agenzia delle Entrate il totale dei corrispettivi giornalieri, collegandosi telematicamente  al proprio cassetto fiscale fatture e corrispettivi, inserendo gli importi dello scontrino di chiusura giornaliera, che dovranno conservare.

 

Lo studio è a disposizione per istruire i clienti che lo richiedano per eseguire tale operazione

 

Divieto compensazioni di importo superiore a 5mila euro con obbligo anche per i privati di avvalersi di un intermediario

Con l’inizio dell’anno 2020, scattano le nuove regole in materia di compensazione dei crediti per imposte dirette, Irap e sostitutive, con la conseguenza che a fronte di crediti legittimi, i contribuenti potranno utilizzare dal 1° gennaio soltanto l’importo risibile fino a 5 mila euro. Per importi superiori le dichiarazioni fiscali dovranno essere presentate con il visto di conformità.

Inoltre, nonostante la necessaria emanazione del relativo provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi immediatamente vigente anche il divieto di estinzione dei debiti fiscali con crediti dell’accollante.

Queste le conseguenze del dl 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/12/2019, n. 157, pubblicata in G.U. 24/12/2019, n. 301, che ha rivisto le modalità di compensazione dei crediti nel modello di delega F24, con l’introduzione dell’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione per le compensazioni riferibili ai crediti per imposte dirette e Irap, in aggiunta ad un obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici anche per i non titolari di partita Iva.

 

 

 

Pagamento retribuzioni prossime scadenze:

12 gennaio termine di pagamento delle retribuzioni del 2019

 

Le disposizioni fiscali di legge impongono il pagamento delle retribuzioni dell’anno 2019 entro la data limite del 12 gennaio 2020.

I pagamenti, se fatti successivamente, imporrebbero di certificare gli importi pagati in ritardo non nell’anno 2019 ma nel 2020, creando non pochi problemi di tipo amministrativo con costi relativi.

 

Tasso ufficiale di sconto:  dal 1 1 2020 passa allo 0,05%

Tale misura interesserà anche le dilazioni di pagamento delle imposte soggette al medesimo tasso

UTILIZZO DEL CONTANTE:  Dal 1 1 2020 si può utilizzare i contanti fino all’importo limite di euro 3.000, dal 1 7 2020 il limite si abbassa a 2.000 euro e, dal 1/1/ 2022, l’uso del contante sarà limitato a soli euro 1.000.

Già da ora si consigliano i clienti a non effettuare operazioni in contanti superiori o pari a 1000 euro, in quanto tali operazioni, se di importo pari o superiore, ripetute nel mese per un valore la cui somma superi i 10mila euro,  sono oggetto di comunicazione all’agenzia da parte degli intermediari finanziari

 

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA presenti in bilancio al 31 12 2018

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, a condizioni più agevolate (12% per i beni strumentali ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili, 10% per l’eventuale affrancamento delle riserve.

I termini per la rivalutazione e il pagamento delle imposte derivate sono al 30 giugno 2020.

Rimane sempre l’obbligo di rivalutare i beni per categorie omogenee e non un singolo bene

 

 

Auto aziendali verso l’ecotassa Dal primo luglio tassazione proporzionale alla CO2

Percentuale «unica» del 30%, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30/6/2020, tenendo conto delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci. Dal prossimo 1° luglio, invece, scatta la tassazione tarata sulla base delle emissioni delle auto. (legge 27 dicembre 2019, n. 160)

 

 

 

TRASMISSIONE SPESE MEDICHE SISTEMA TESSERA SANITARIA entro il 31/1/ 2020

Al 31 gennaio tutti i soggetti obbligati, (medici, farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, da banco, psicologi, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari), debbono comunicare in via

 

 

telematica al STS, Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni/veterinarie incassate nell’anno 2019 e utili per la prossima dichiarazione dei mod. 730 precompilato.

Si evidenzia che da quest’anno, con il D.M. 22/11/2019, è aumenta la platea dei soggetti, che erogano prestazioni sanitarie, obbligati a tale adempimento.

Le nuove categorie sono:

  1. a) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. b) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  3. c) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  4. d) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  5. e) iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  6. f) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  7. g) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. h) iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  9. i) iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  10. j) iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  11. k) iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  12. l) iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. m) iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  14. n) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. o) iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  16. p) iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  17. q) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. r) iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  19. s) iscritti all’albo dei biologi.

 

 

Ripetiamo le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con le registrazioni a cavallo di anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le fatture immediate emesse possono essere spedite entro i successivi 12 giorni, mentre quelle “differite” potranno essere spedite entro i successivi 15 giorni, e devono essere inserite nella liquidazione iva del mese in cui sono emesse anche se spedite dopo.

 

Per le fatture di acquisto vale il principio del “ricevimento” del documento.

Quindi se la fattura è stata ricevuta nel 2019 potrà essere portata in detrazione nel 2019 anche se registrata entro il 15 del mese successivo.

Ma se la fattura è stata ricevuta nel 2020 anche se datata 2019, l’iva potrà essere detratta solo nel mese di ricevimento (per le imprese il costo sarà però computato per competenza nell’anno d’imposta cui la consegna si riferisce)

 

Operazioni di fine anno 2019

Abbiamo appena ultimato gli adempimenti per l’anno 2018 con la spedizione delle dichiarazioni dei redditi che già ci dobbiamo impegnare per chiudere contabilmente l’anno 2019

31 dicembre 2019inventario di fine anno:  Come ogni anno ogni ditta dovrà valorizzare l’inventario merci, materie prime, prodotti finiti, opere in corso di esecuzione, imballaggi cauzionati, le cui distinte saranno INDISPENSABILI. Anche se fiscalmente non sarà utilizzabile, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno conservare le distinte degli inventari, nel rispetto della norma civilistica

Alleghiamo prospetto da restituirci compilato e firmato al più presto (entro 31 1 2020)

 

Pagamenti tracciabili delle spese detraibili in dichiarazione dei redditi

 

La legge di bilancio impone che dal 01/01/2020 tutte le spese che il contribuente vuole detrarre con la prossima dichiarazione dei redditi, (la maggioranza con una percentuale del 19%), quali spese mediche, spese d’istruzione di ogni grado, abbonamenti del trasporto, assicurazioni, spese attività sportive dei figli, affitti per locazione di studenti universitari, ecc. non possono più essere pagati in contanti ma debbono essere pagati esclusivamente con strumenti finanziari tracciabili: carte di credito, bancomat, bollettini postali, bonifici, assegni.

 

Restano esclusi da tale obbligo solo le spese mediche relative a ticket, farmaci o prestazioni sanitarie eseguite da strutture convenzionate, ospedali, o medici del SSN.

 

Pertanto per poter usufruire prossimo anno delle detrazioni sarà necessario esibire oltre alla fattura della spesa anche la prova del pagamento effettuato, es. ricevuta carta di credito o bancomat, copia bonifico ecc.

 

 

Pagamento F24 con compensazione di crediti

 

Dal 2020 le compensazioni in modello F24 non sono più ammesse, se non pagate tramite FISCOONLINE o tramite un intermediario abilitato.

Il collegato alla manovra di bilancio 2020, ha esteso a tutti i contribuenti, anche non titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche dei tributi (mod. F24) tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate quali Fisconline o Entratel, questo sempre quando nel pagamento ci sia una compensazione con un credito indipendentemente che il totale del mod. F24 sia a zero o a debito.

 

Pertanto da quest’anno tutti i modelli F24 predisposti dallo studio, indipendentemente che ci siano o meno compensazioni, saranno inviati telematicamente da noi come intermediari, con  addebito sul conto corrente del cliente.

 

Il pagamento avverrà all’ultimo giorno della scadenza e il cliente sarà avvisato alcuni giorni prima via email o telefonicamente.

 

Non ricevendo risposta lo studio invierà il flusso all’agenzia delle entrate senza ulteriori avvisi

 

Tale servizio che la Sigma effettuerà sarà al costo di Euro 5,00 per ciascun modello F24.

 

 

 

 

Esportazione di merce o servizi in esenzione d’IVA

Essenziale il possesso della prova di avvenuta esportazione

 

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l’articolo 45-bisriguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie.

Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’ “esenzione” dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera  a):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Come anticipato, l’articolo 43 bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:

  • i beni vengano spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
  • i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

 

 

 

In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
  • di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

  • di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
  • di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri.

Si attendono dunque chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile.

 

 

 

 

 

ISEE:

i dati di riferimento finanziari devono riferirsi allo stesso anno di quelli reddituali

Si segnala che dal 01/01/2020 anche la richiesta dell’indicatore ISEE, per prestazioni agevolative, contributi ecc., ha avuto delle modifiche e nello specifico i dati relativi alla situazione mobiliare e immobiliare non devono essere riferiti all’anno precedente ma a 2 anni precedenti come per i dati reddituali. Pertanto per l’ISEE 2020 andranno indicati i redditi e i dati finanziari (saldi e giacenze medie di conti correnti bancari/postali, investimenti, ecc.) nonché proprietà immobiliari presenti al 31/12/2018.

 

 

 

Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio

  INFO@STUDIOSIGMA.EU

 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

    Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco: segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041

rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista   348.7078709

rag. Mirco Marchiori  ragioniere commercialista   348 7409514

Roberto Nostran  consulente del lavoro              339 6649062

Maurizio Zoppolato   consulente energetico       347 9444939

Questo sito usa i cookies per migliorare la tua esperienza Leggi di più Accetto