Circolare Informativa di Marzo 2020

Circolare informativa di marzo 2020

 

Tassa vidimazione libri sociali scadenza 16 marzo 2020

 

16 marzo     tassa concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali e consortili, anche se in liquidazione o soggette a procedure concorsuali qualora ci sia l’esigenza della continuità operativa.

L’importo da versare dipende dal capitale sociale o di dotazione al 1 gennaio del 2019

  1. 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro;
  2. 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Per le imprese che iniziano l’attività il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati gli estremi di versamento, successivamente con  mod F24 e codice tributo 7085

 

Saldo iva annuale 2019

16 marzo   2020  versamento  saldo  iva annuale 2019 che può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2020, senza alcuna maggiorazione, o rateizzato al 16 di ogni mese fino al 16 11 maggiorato di interessi

 

 

Contributi artigiani e commercianti valori validi per l’anno 2020

Artigiani

24% per gli oltre i 21 anni di età e fino ad un reddito di 47.739, ed un minimo annuo di € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)

24,79% se con meno di 21 anni di età, ed un minimo annuo  di  € 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)

 

Da € 47.379 fino a € 78.965 (o € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995) l’aliquota è del 25% rispettivamente del 22,90% per i minori di 21 anni

 

Commercianti

24,09% oltre i 21 anni di età fino ad un reddito di euro 47.739, ed un minimo annuo di € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)

21,99% sotto i 21 anni di età, ed un minimo annuo di € 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

Da € 47.379 fino a € 78.965 (o € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995) l’aliquota è del 25,09%, rispettivamente del 22,09% per quelli inferiori  a 21 anni

In merito ai termini e alle modalità di versamento i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’Inps, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

  • I° rata fissa: 18 maggio 2020;
  • II° rata fissa: 20 agosto 2020;
  • III° rata fissa: 16 novembre 2020;
  • IV° rata fissa: 16 febbraio 2021.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019 e di primo e secondo acconto 2020 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Infine si ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento

 

Contributi Gestione separata anno 2020

Per gli iscritti alla gestione separata vengono mantenute le aliquote dell’anno precedente:

  • collaboratori e figure assimilate 33,72% o 34,23% con contribuzione aggiuntiva;
  • lavoratori autonomi 25,75%
  • pensionati o assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria 24%

 

Il massimale di reddito previsto per l’anno 2020 è di €. 103.055,00

 

Dispositivi antiabbandono: al via le richieste per il bonus

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/02/2020 è stato pubblicato il decreto che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori per un minore che non abbia compiuto il 4° anno di età. Il contributo pari a Euro 30,00 viene rilasciato tramite un buono elettronico con il codice fiscale del minore previa registrazione sul portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sul medesimo portale dovranno registrarsi gli esercenti voglio vendere tali dispositivi antiabbandono e ritirare i buoni dei clienti per successivamente ottenere un credito ed emettere fattura all’Agenzia delle Entrate per il rimborso.

 

 

Bonus pubblicità

 

Dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione prevista per poter usufruire del “bonus pubblicità”, cioè del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel corso del 2020.

possono accedere all’incentivo in esame le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, con riferimento agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

 

Conseguenze Corona Virus

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020 il D.L. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’articolo 1 D.L. 9/2020 riguarda i termini relativi alla dichiarazione precompilata 2020, e prevede che le novità introdotte dall’articolo 16 bis, comma 5, D.L. 124/2019 trovino applicazione non dal 1° gennaio 2021, ma dal 1° gennaio 2020.

Giova a tal proposito ricordare che le novità in commento si sostanziano nel differimento del termine di presentazione del modello 730, dal 23 luglio al 30 settembre: detto nuovo termine, quindi, troverà applicazione sin da quest’anno, e non dal prossimo anno.

In considerazione del differimento previsto:

  • è stata posticipata al 31 marzo 2020 la scadenza prevista per la trasmissione della Certificazione Unica (ordinariamente fissata al 7 marzo),
  • è stata indicata la data del 31 marzo 2020 quale termine ultimo per la trasmissione, da parte degli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati utili per la compilazione della dichiarazione precompilata, i quali dovevano essere originariamente trasmessi entro il 28 marzo,
  • è stata prorogata al 5 maggio 2020 (in luogo del 15 aprile) la data entro la quale sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia delle entrate.

Resta invece invariato, non essendo stata prevista alcuna proroga, il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (termine ormai scaduto lo scorso 31 gennaio).

Si sottolinea che le nuove scadenze riguardano tutto il territorio nazionale, non essendo l’efficacia della disposizione limitata a specifiche aree territoriali.

Tra le ulteriori previsioni di rilievo, introdotte dal citato D.L. 9/2020, merita inoltre di essere richiamato l’articolo 11, il quale prevede che l’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”), operi soltanto a decorrere dal 15 febbraio 2021, con un differimento, quindi, di sei mesi rispetto alla fissata scadenza del 15 agosto 2020.

In merito a tali aspetti si ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs. 14/2019, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.

Tra gli obblighi imposti agli organi di controllo societari dal citato articolo vi è anche quello di segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi, fissando un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese: l’omessa o inadeguata risposta, nonché la mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, comporta l’obbligo, per gli stessi soggetti, di informare l’Ocri.

Il successivo articolo 15 D.Lgs. 14/2019 dispone invece in capo all’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’agente della riscossione (c.d. “creditori pubblici qualificati”) l’obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato gli importi previsti dalla stessa norma. La mancata adozione di misure entro i successivi novanta giorni imporrà, anche a questi ultimi, di effettuare una segnalazione all’Ocri.

Come anticipato, dunque, in forza delle previsioni dell’articolo 11 D.L. 9/2020 i suddetti obblighi di segnalazione, sia da parte degli organi di controllo, che da parte dei creditori pubblici qualificati, scatteranno soltanto dal 15 febbraio 2021

 

AUTOCONSUMO e SMALTIMENTO PRODOTTI

Desideriamo ricordare che in caso di verifica sono richiesti sempre chiarimenti sul dettaglio rimanenze di fine anno (che vanno conservate), sapere se il titolare ha fatto uso dei prodotti di sua commercializzazione (autoconsumo) e se ha avuto scarti, furti, o altre cause che possano aver alterato riducendo la marginalità operativa. In particolare, per gli scarti e gli smaltimenti, raccomandiamo almeno di conservare documentazione di quello che smaltite (ricevute dello smaltitore) o per lo meno un prospetto riassuntivo con i pesi e la firma del dipendente che li ha gettati. Questo potrà tornarvi utile.

 

Sempre nel merito delle conseguenze del periodo di contagio si allegano alcuni cartelli da poter esporre nei punti vendita per fornire un opportuno avviso alla clientela

 

 

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