Accessibilità siti web adeguamento direttiva UE Direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act
Con l’entrata in vigore dal 28 giugno dell’ European Accessibility Act (EAA), tutte le aziende con un fatturato superiore a 2 milioni di euro e che occupano più di 10 dipendenti a tempo indeterminato devono essere conformi alle norme di accessibilità dei siti web, rendendo app, siti ecommerce fruibili anche per le persone con disabilità. Precedentemente l’obbligo riguardava solo le pubbliche amministrazioni e le aziende private con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, ma dal 28/6/25 tutte le aziende private, con esclusione delle microimprese, hanno l’obbligo di adeguarsi alla normativa , adottando misure specifiche per garantire l’accesso a internet agli utenti con disabilità.
Per favore l’accesso universale , è necessario che i contenuti web siano fruibili da tutte le persone, comprese quelle con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive. Questo obiettivo si può raggiungere utilizzando tecnologie assistive ma solo se il contenuto viene progettato secondo standard ben precisi.
Avere un sito accessibile è fondamentale per questioni etiche e di immagine e per non incorrere in sanzioni, che chi non si adegua alle nuove norme sull’accessibilità dei siti rischia multe fino a Euro 50.000. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha il compito di monitorare e sanzionare le imprese non conformi.
L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
L’Agenzia delle Entrate si appresta a dare il via ad una nuova fase di comunicazioni ai contribuenti al fine di promuovere la compliance spontanea.
Oggetto di queste comunicazioni saranno le potenziali anomalie o incoerenze riscontrate tra i dati dichiarati dai contribuenti nel periodo d’imposta 2023 (anno d’imposta 2022) e quelli elaborati attraverso gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di risk assessment e ha l’obiettivo di favorire una correzione spontanea da parte dei contribuenti, anticipando eventuali attività di controllo e riducendo il contenzioso tributario. È importante sottolineare che queste comunicazioni non costituiscono avvisi di accertamento, bensì sollecitazioni alla verifica della propria posizione fiscale.
Le comunicazioni saranno indirizzate ai soggetti che presentano una o più delle seguenti condizioni:
- Punteggio ISA inferiore alla soglia di affidabilità: viene segnalato un punteggio ISA che si discosta significativamente dal valore atteso per il settore di attività economica di riferimento, indicando una potenziale minore affidabilità fiscale;
- Incoerenza tra dati ISA e informazioni disponibili: si riscontrano discordanze tra i dati dichiarati nel modello ISA e le informazioni acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite altre fonti (es. fatturazione elettronica, certificazioni uniche, comunicazioni annuali). Tali incoerenze possono riguardare, ad esempio, ricavi, costi o altri elementi rilevanti per la determinazione del reddito;
- Anomalie nella compilazione del modello ISA: vengono rilevate omissioni o errori nella compilazione di campi specifici del modello ISA che possono compromettere l’elaborazione corretta dell’indice o la completezza delle informazioni fornite.
Le comunicazioni saranno rese disponibili ai contribuenti attraverso i seguenti canali:
- Cassetto fiscale: accesso diretto tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate;
- Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R: in specifici casi, le comunicazioni potranno essere recapitate anche tramite questi mezzi tradizionali.
Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025
Ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 192 del 22 luglio.
L’Agenzia ha chiarito che, in simili casi, non si applica né la vecchia disciplina né la nuova agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2025, ma il regime ordinario basato sul valore normale. Questo perché il veicolo, pur essendo stato ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 2024, viene consegnato oltre il termine del 30 giugno 2025 previsto dalla disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis, legge n. 207/2024).
La conclusione si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme e sui chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E del 2025, secondo cui la data di consegna del veicolo al dipendente è elemento essenziale per determinare il regime fiscale applicabile.
PRINCIPALI SCADENZE
20 agosto:
- pagamento delle imposte delle dichiarazioni dei redditi per i contribuenti soggetti all’ISA che sono soggetti alla proroga;
- liquidazione IVA periodica per i mensili e per i trimestrali (2^ trimestre);
- pagamento della 2 rata dei contributi fissi INPS gestione artigiani e commercianti;
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