Seconda Circolare di Gennaio 2018

Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA

 

La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato il termine entro cui:

  • esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
  • registrare le fatture d’acquisto(art. 25 DPR 633/72).

Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Nell’attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte e le problematiche riscontrate.

Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’IVA è esigibile, ossia quando l’operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:

  • per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato;
  • per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all’importo fatturato o pagato.

 In base alle nuove regole il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per l’anno 2017 la dichiarazione iva deve essere presentata  entro il 30 aprile 2018 con modalità autonoma (non più nei termini del modello unico che scadranno al 30 9 18)

Questo significa che le fatture registrate dopo la presentazione della dichiarazione iva non saranno più deducibili ai fini iva.

Raccomandiamo, quindi, di farci pervenire le fatture del 2017 entro e non oltre il 31 marzo 2018

 

CREDITO D’IMPOSTA sulla formazione a dipendenti

 

Nuovo incentivo destinato alle imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti. Viene infatti riconosciuto dal legislatore un credito d’imposta del 40% (relativo al solo costo aziendale del personale dipendente), con tetto annuale fissato a 300.000 euro,  per tutte le spese sostenute a partire dal 2018, ma utilizzabile dal 2019.

 

 

Dichiarazioni d’intento per il 2018

 

Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza applicazione dell’IVA hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

A partire dal 1° marzo 2017 non vi è più la possibilità di indicare nel modello il periodo per cui viene richiesta la sospensione dell’applicazione dell’IVA; i cosiddetti esportatori abituali devono indicare, per ciascun fornitore, l’importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere, per l’anno solare di riferimento, fatture senza applicazione dell’IVA.

Al 31 dicembre 2017 scadono quindi tutte le dichiarazioni d’intento presentate nell’anno 2017 e l’esportatore abituale, che vorrà beneficiare della non imponibilità IVA anche nel 2018, dovrà presentare una nuova dichiarazione per mezzo del modello approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016.

 

TRASMISSIONE SPESE MEDICHE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA entro il 31 1 2018

 

Al 31 gennaio tutti i soggetti obbligati, (medici, farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, da banco, psicologi, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari), debbono comunicare in via telematica al STS, Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni/veterinarie incassate nell’anno 2017 e utili per la prossima dichiarazione dei mod. 730 precompilato.

 

INSTRASTAT obbligo elenchi solo per le vendite dal 2018

 

Per il 2017 resta fermo al 25 gennaio 2018 l’obbligo di presentazione degli elenchi intrastat degli  acquisti e vendite effettuati dai  soggetti mensili (dicembre 2017) e trimestrali (ott nov dic 2017)

 

Dal 2018 l’obbligo della comunicazione Intrastat per gli acquisti rimane solo per coloro che hanno superato nel 2017 in un trimestre i 200 mila euro di acquisti di beni o i 100 mila euro di acquisti di servizi,

Mentre per le vendite di beni o servizi resi l’obbligo della compilazione del modello Intrastat vale per qualsiasi importo.

 

 

Pagamento stipendi dipendenti  IN MODALITA’ TRACCIABILE  DAL 1/7/2018

Il nuovo obbligo di pagare gli stipendi in modalità tracciabile decorrerà dal 1 luglio 2018. La violazione comporterà una sanzione da mille a 5mila euro

 

Per le altre novità decorrenti dal 1 luglio 2018, come: l’abolizione della scheda carburanti, l’obbligo per le farmacie e per gli impianti di carburante di emettere fatture elettroniche,  attendiamo maggiori chiarimenti prima di approfondire gli argomenti

 

 

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