Circolare Informativa di Ottobre 2019

DICHIARAZIONI FISCALI E UTILIZZO DEGLI  I.S.A. (indici di affidabilità fiscale sostitutivi degli studi di settore)

 

Problemi di software ci hanno fatto rinviare la comunicazione dell’esito degli I.S.A. di ciascuno per poter organizzare un appuntamento e discutere l’eventuale adeguamento, quando i risultati degli studi risultino inferiori al valore di “6”.(la cosiddetta “sufficienza”.

Superato il problema, in questi giorni lo Studio vi invierà i risultati degli studi così da valutare le scelte da compiere. Vi ricordiamo che eventuali adeguamenti, entro il 30 ottobre, comporterebbero una maggiorazione solo dello 0,40%.

 

CORRISPETTIVI INVIO AUTOMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

Come sapete dal 1 luglio i contribuenti con ricavi superiori a 400mila euro sono già obbligati a doversi dotare di misuratori fiscali e stampanti per poter inviare in automatico i corrispettivi giornalieri all’agenzia delle entrate e stampare un scontrino “ a soli usi commerciali non fiscale”.

 

Facciamo presente che l’acquisto di ogni misuratore fiscale secondo le nuove procedure, comporta  un credito d’imposta del 50% della spesa con un massimo di 250 euro, da utilizzarsi dal mese successivo il pagamento della fattura.

 

Dal 1 gennaio 2020 ogni altro contribuente dovrà dotarsi delle stesse apparecchiature. Nessuno potrà esimersi, a parte i soggetti forfettari agevolati che non applicano l’iva sulle loro prestazioni e quelli di seguito indicati

Esoneri temporanei

I contribuenti che pur avendo superato i 400 mila euro di volume d’affari

  • contribuenti che nel 2018 hanno conseguito corrispettivi in via del tutto marginale, con un’incidenza dei corrispettivi stessi sul volume d’affari complessivo non superiore all’1%;
  • distributori di carburante, relativamente alle cessioni di beni diversi dai carburanti o alle prestazioni di servizi (es. prestazioni di officina annessa al distributore), a condizione che i corrispettivi derivanti da tali attività abbiano generato un volume d’affari complessivo non superiore all’1% del totale volume d’affari conseguito dell’anno 2018. Si ricorda nuovamente che, in capo a tali soggetti, restano comunque gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, comma 1-bis- obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.

I contribuenti rientranti in queste fattispecie possono dunque adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020, anche in caso di superamento della soglia di volume d’affari di 400mila euro nel 2018.

Per espressa previsione del Decreto, è comunque consentito loro l’aver scelto di avviare i corrispettivi telematici già dal 1° luglio 2019, non avvalendosi dell’esonero temporaneamente loro concesso.

Laddove si sia mantenuta la gestione pregressa, ovvero rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 249, oppure rilascio dello scontrino fiscale di cui alla Legge 26 gennaio 1983, n. 18, nel periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019, deve essere mantenuta anche la tenuta del registro dei corrispettivi ex art. 24, D.P.R. n. 633/1972.

Gli esoneri assoluti, fino a nuova disposizione

I casi di esonero che andremo nel seguito ad analizzare – disposti dal D.M. 10 maggio 2019 – sono, a differenza degli esoneri temporanei, connessi alla tipologia di attività condotta e valevoli dal 1° luglio 2019, o 1° gennaio 2020 a seconda della decorrenza dell’obbligo, e tali resteranno sino a che non intervenga un successivo provvedimento di legge che vada ad ampliare i soggetti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici.

Non sono assoggettate ai corrispettivi telematici:

  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • le operazioni effettuate a bordo di mezzi di trasporto (es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale;
  • le operazioni che già attualmente sono esonerate dall’emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, che di seguito si riporta:
  1. a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  2. b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
  3. c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972;
  4. d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
  5. e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
  6. f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del D.M. 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
  7. g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  8. h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
  9. i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  10. l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso Comune o tra comuni limitrofi;
  11. m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  12. n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, punto 6, D.P.R. n. 633/1972;
  13. o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, di cui al comma 1 dell’art. 12, Legge n. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
  14. p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  15. q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
  16. r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con Pubbliche amministrazioni;
  17. s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  18. t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
  19. u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  20. v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
  21. z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
  22. aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  23. bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  24. cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  25. dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  26. ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
  27. ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  28. gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
  29. hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’art. 9-bis , Legge n. 66/1992;
  30. ii) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
  31. ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
  32. mm) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
  33. nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
  34. oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
  35. pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’art. 2, Legge n. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’art. 34, comma 4, D.P.R. n. 633/1972;
  36. qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
  37. ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
  38. tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella Sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla Sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, D.P.R. n. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

 

Ricordiamo che i corrispettivi non vanno conteggiati in caso di emissione della fattura (buoni pasto, fatture a clienti)i

Le fatture, però, devono essere trasmesse all’agenzia entro i 12 giorni dall’operazione, per non incorrere in sanzioni pari all’imposta dovuta.

 

In caso di mancata entrata in funzione dei nuovi misuratori fiscali alle singole date di decorrenza, comunque ordinati, per i primi sei mesi dalla decorrenza di tale obbligo, l’agenzia delle entrate ha messo a disposizione una procedura per poter caricare manualmente i corrispettivi del mese, in formato “massivo”, entro il mese successivo a quello di riferimento.

 

Tale procedura potrebbe essere usata come alternativa all’invio telematico tramite misuratore fiscale, ma in questo caso è richiesto il carico ogni singolo scontrino quando emesso.

Procedura impensabile anche per il più piccolo dei contribuenti.

 

Si segnala che lo studio Sigma srl non invia telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, i corrispettivi consegnateci alla fine di ogni mese sono utilizzati per la sola registrazione in contabilità.

La ditta o società che non riesce ad inviare i corrispettivi,  nel periodo transitorio (6 mesi dall’inizio dell’obbligo) potrà chiedere l’assistenza dello studio Sigma per l’invio tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, ma solo su specifica richiesta e fornendo allo studio gli scontrini relativi alle chiusure serali.

 

Prossime scadenze:

 

31 10 2019 presentazione telematica dichiarazione sostituti d’imposta per il 2018

16 11 2019 pagamento quarta rata fissa contributi artigiani e commercianti

30 11 2019 pagamento secondo acconto per il 2019 imposta sui redditi dichiarati nel 2018

30 11 2019 presentazione telematica dichiarazioni fiscali unico 2019

 

 

Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio

  INFO@STUDIOSIGMA.EU

 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

 

    Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco: segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti

rag. Fulvio Zoppolato                                                    3407433041

rag. Franco Lucchesi    ragioniere commercialista   3487078709

rag. Mirco Marchiori   ragioniere commercialista   3487409514

Roberto Nostran            consulente del lavoro             3396649062

Maurizio Zoppolato     consulente energetico            3479444939

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