Circolare Gennaio 2017

Informativa gennaio 2017 Novità fiscali

Dichiarazione dei redditi

Sparisce il cosiddetto “modello UNICO per imposte dirette e IVA”: i nuovi modelli “separati” si chiamano “Redditi” più la sigla della tipologia di imprese a cui si riferiscono (PF – persone fisiche, SP – società di persone, SC – società di capitali e via dicendo).

Restano invece confermate le denominazioni dei modelli 730, IVA, IRAP e 770.

IVA

La dichiarazione IVA 2017 si presenta, in forma autonoma, entro il 28 febbraio. E’ possibile, però, versare il saldo annuale entro il termine per il saldo delle imposte, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.

Pagamento imposte

La data del 16 giugno rimane valida solo per gli acconti IMU e TASI, mentre slitta al 30 giugno il termine per le imposte dirette (IRPEF, IRAP e ADDIZIONALI), sempre con la pOssibilità di rinviare il pagamento ai 30 gg. successivi, cioè entro la fine di luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Studi di settore

Dal periodo d’imposta 2017 gli studi di settore perdono la loro importanza declassandosi a semplici indicatori sintetici di affidabilità. L’art. 7-bis del Dl 193/2016 (Nuova riforma fiscale) prevede che sarà un decreto del ministero dell’Economia a individuare i nuovi indici a cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Per il periodo d’imposta 2016 gli studi di settore mantengono la loro importanza ed obbligatorietà, per i quali continuano invece ad applicarsi le vecchie regole, e anche l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato i correttivi per l’anno in corso.

Rottamazione cartelle

Anche questa è una novità inserita nel Decreto Fiscale, già operativa, e prevede la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo entro la fine del 2016.

L’agevolazione consiste nell’integrale pagamento del debito fiscale escludendo le sanzioni e gli interessi di mora. Vale anche per le multe stradali.

Per usufruirne si deve presentare richiesta di adesione all’agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017. Sul sito di Equitalia si trovano documentazione necessaria, moduli, istruzioni, guide e materiale esplicativo.

Altre novità fiscali 2017

  • Soppressione Equitalia: le funzioni di riscossione dal luglio 2017 confluiranno direttamente all’Agenzia delle Entrate.
  • Voluntary disclosure bis: aperta una procedura di collaborazione volontaria bis, per sanare illeciti commessi fino al 30 settembre 2016. I termini per l’adesione sono già aperti, (scadenza 31 luglio 2017). I modelli definitivi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • CU 2017: resta la data del 7 marzo per l’invio dei dati al Fisco da parte dei sostituti d’imposta, mentre per la consegna della certificazione unica a dipendenti, autonomi e pensionati c’è tempo fino al 30 marzo (un mese in più rispetto alla scadenza 2016 che era fine febbraio).
  • Contabilità semplificata: novità prevista dalla Legge di Stabilità, le piccole imprese in contabilità semplificata, che dal periodo fiscale 2017 possono pagare le tasse secondo il principio di cassa e non di competenza (quindi, sugli incassi effettivi e non basta la sola emissione delle fatture.

Per le ditte che rientrano in questo regime di contabilità semplificata, in attesa di ricevere l’allegata liberatoria sulla scelta di regime contabile prescelto, la raccolta di documenti relativi al 2017 viene al momento “sospesa”. Tutti gli interessati sono inviati a richiedere un incontro con i nostri consulenti perché vi possano aiutare nella scelta più opportuna.

  • Il Decreto Fiscale (dl 193/2016) collegato alla manovra ha introdotto, dal 2017, nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati di fatture emesse e ricevute, e delle liquidazioni periodiche IVA, che vanno inviati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione trimestrale dei dati IVA va presentata anche nel caso di eccedenza a credito. Sono esonerati i contribuenti non obbligati alla dichiarazione annuale.
  • Dall’anno 2017, a seguito dell’introduzione delle comunicazioni trimestrali sopra indicate sono stati eliminati le seguenti comunicazioni:
    • Le comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti di beni o servizi ricevuti da soggetti stabiliti in altro Stato della comunità UE, attenzione (salvo ulteriori modifiche) continuano ad essere obbligatori i modelli INTRASTAT per vendite di beni o prestazioni di servizi rese;
    • La comunicazione “black list” già per le operazioni effettuate nell’anno 2017;
    • La comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori da San Marino, documentati con autofattura.

SCADENZE 31 GENNAIO

  • Scade il termine per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità;
  • Scade il termine per poter pagare l’abbonamento annuale radio o televisione alla RAI per le imprese.
  • Entro fine gennaio, i privati, che non possiedono un televisore, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate di essere esonerati dal pagamento del canone RAI, dall’anno 2017 ridotto a €. 90,00, e richiedere il rimborso per quanto già a ruolo per il 2017.

La procedura deve essere rinnovata ogni anno possibilmente entro dicembre

  • Scade l’adempimento, per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitario (STS) i dati per la predisposizione del modello precompilato 730/Redditi da inviare all’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti ad assolvere tale adempimento, pertanto sono tenuti all’invio telematico dei dati: Medici Chirurghi e Odontoiatri iscritti all’Albo, farmacie (pubbliche e private), strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; psicologi; infermieri; ostetriche/i; tecnici sanitari di radiologia medica; ottici e veterinari.

ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

La legge 493/1999 stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa, non è legato da vincoli di subordinazione, presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).

E’ escluso dall’obbligo assicurativo: colui che ha meno di 18 anni o più di 65 anni, il lavoratore socialmente utile (Lsu), il titolare di una borsa lavoro, l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio, il lavoratore part time, il religioso.

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato: con un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (12,91 euro).

Per evitare disguidi comunicate con lo studio solo usando la nostra email principale INFO@STUDIOSIGMA.EU evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.

Orari di apertura degli studi SIGMA

Trieste e Tavagnacco: segreteria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (da lunedì a venerdì)

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti;

rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041

rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista   348.7078709

rag. Mirco Marchiori ragioniere commercialista  348 7409514

Roberto Nostran      consulente del lavoro             339 6649062

Maurizio Zoppolato consulente energetico          347 9444939

Questo sito usa i cookies per migliorare la tua esperienza Leggi di più Accetto