Obbligo di PEC per gli amministratori da comunicare al Registro delle Imprese entro il 31 dicembre 2025
Sulla G.U. 31 ottobre 2025, n. 254 è stato pubblicato il D.L. n. 159/2025, (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”), nell’ambito del quale è contenuta la modifica del citato art. 5, comma 1 ponendo fine così ai contrasti dottrinali che erano insorti, e confermando, di fatto, l’impostazione fornita dal MIMIT (e superando, pertanto, le diverse interpretazioni espresse dalla Commissione Unioncamere/Notariato).
I termini per l’effettuazione della comunicazione sono differenziati come segue.
| Imprese già iscritte al registro imprese al 1° gennaio 2025 |
Per le società già iscritte al Registro delle Imprese alla medesima data, il termine per adempiere all’obbligo è fissato al 31 dicembre 2025. (la scadenza conferma quanto sostenuto dal MIMIT con la Nota n. 127654 del 25 giugno 2025) |
| Imprese costituite dal 1° gennaio 2025 | Per le società costituite o che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2025, la comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione (termine invariato) |
| Nomine successive | In caso di nomina di nuovi amministratori, di rinnovo dell’incarico o di nomina del liquidatore, la comunicazione della PEC dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina o del rinnovo presso il Registro delle Imprese (termine invariato) |
Il Decreto dispone espressamente che il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società.
Un soggetto che svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di società potrà, tuttavia, indicare, per ciascuna di esse, una medesima PEC.
La nuova formulazione esclude l’applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che la società non abbia introdotto nei propri patti sociali – casi rarissimi nella prassi – i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).
Inoltre per le Srl (art. 2475, comma 3, c.c.), in alternativa all’amministratore unico/CdA (nel qual caso non si pongono problemi di sorta), l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia affidata a più soggetti (disgiuntamente o congiuntamente).
SANZIONI L’art. 13, comma 4, del D.L. n. 159/2025, dispone che in caso di mancata comunicazione della PEC:
- si applica la sanzione amministrativa da € 206 a € 2.064
- la suddetta sanzione è ridotta a un terzo se l’adempimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
In mancanza dell’indicazione della PEC personale degli amministratori obbligati a iscriverla, il Registro imprese sospende la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina degli amministratori chiedendo l’occorrente regolarizzazione; in caso di inottemperanza, il Registro sarà legittimato a rifiutare l’iscrizione richiesta.
La pratica di comunicazione alla Camera di commercio della PEC personale degli amministratori che già risultano in carica non è soggetta a bollo e a diritti di segreteria.
Ma se la PEC è comunicata nell’ambito della domanda di iscrizione dell’atto costitutivo della società o nell’atto di nomina dell’amministratore si pagano il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.
Fatte queste premesse per una più completa informazione, lo studio contatterà le società, soggette a tale adempimento, per proporre l’apertura di una pec personale dell’amministratore designato e comunicarlo al Registro delle imprese.
Per la pratica lo studio addebiterà l’importo di euro 70 + iva
Spese di rappresentanza
Vediamo prima di tutto cosa si intende per spese di rappresentanza, ecco una definizione:
Le spese di rappresentanza sono i costi sostenuti da un’impresa per accrescere immagine e prestigio, rafforzare relazioni con clienti e fornitori, senza ottenere un ritorno economico diretto e immediato.
La disciplina di riferimento si trova nell’art. 108, comma 2 del Tuir che stabilisce i criteri perché una spesa aziendale possa essere considerata “di rappresentanza”:
- La spesa deve avere inerenza all’attività d’impresa;
- La spesa deve essere proporzionata rispetto alle dimensioni aziendali;
- La spesa deve essere accompagnata da adeguata documentazione fiscale che ne motivi la ragioni;
- La spesa deve avvenire attraverso strumenti di pagamento tracciabili.
Deducibilità spese di rappresentanza: le spese di rappresentanza sono deducibili solo se rispettano i requisiti di inerenza, congruità e documentazione. A differenza di altre tipologie di spese, che sono deducibili integralmente, qui intervengono limiti percentuali rapportati ai ricavi.
Per questo motivo ogni spesa di rappresentanza deve essere motivata tenendo un apposito registro che, identificando il documento di spesa, ne motivi i requisiti di inerenza e congruità
A tal fine vi invieremo la scheda contabile delle spese di rappresentanza perché possiate motivare la ragioni della spesa (indicazione dei beneficiari come: clienti, fornitori, rappresentanti di altre imprese, ecc).
La scheda sarà conservata per esibirla nel caso di un successivo accertamento.
Nostri recapiti:
Studio di Tavagnacco (UD) tel. 0432 470097 email info@studiosigma.eu
Studio di Trieste (TS) tel. 040 369204 email infots@studiosigma.eu
Ricordiamo che lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alle mail principali di studio evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.
Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:
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rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
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