Modello 730 (Redditi 2015)

Appena predisposta la documentazione necessaria, di cui la presente costituisce una traccia per sapere cosa preparare, prendete appuntamento con lo Studio SIGMA

Recapiti: Tavagnacco (UD) via Nazionale n. 45/10 – tel. 0432 470097 fax 470127

Trieste (TS) Foro Ulpiano n. 2 – tel. 040 369204 fax 370053

Di seguito indichiamo i nostri compensi al netto dell’iva:

Modello 730 modello base (redditi lavoro dipendente o pensione, casa di residenza e oneri deducibili) 65,00
per ogni quadro aggiuntivo 30,00
unità immobiliare oltre la prima casa, affittata o soggetta variazione dall’anno precedente 15,00
ogni autocertificazione compilata 10,00

Entro il 16 giugno si deve pagare anche l’imposta IMU e la TASI come primo acconto per l’anno 2016.

I conteggi per l’IMU e la TASI sono effettuati dallo studio solo su espressa richiesta del cliente con importo di € 30,00 per ciascuna imposta e comune.

Seguono le istruzioni:

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:

  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2016 non hanno più un sostituto d’imposta.

Modello 730 precompilato

A partire dal 15 aprile 2016, l’Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato.

In particolare il modello 730 precompilato viene reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:

  • hanno presentato il modello 730/2015 per i redditi dell’anno 2014;
  • e inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2016 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2015.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2016, che per l’anno 2014 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2015 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2015.

La dichiarazione precompilata non viene invece predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente (2014), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973). Non verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2015 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata all’Agenzia Entrate dai sostituti d’imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale e dati dei familiari a carico);
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell’anno 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, ecc.;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Attenzione: per accedere al Modello 730 precompilato pubblicato on line è necessario essere in possesso di un codice Pin, che può essere richiesto:

  • online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali
  • per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
  • in ufficio, presentando un documento di identità.

Consigliamo i soggetti interessati ad attivarsi in tempo utile.

Non ci dilungheremo ulteriormente, in questa sede, sul tema del 730 precompilato. I clienti interessati potranno chiedere ulteriori informazioni presso i nostri uffici.

Il modello 730 (precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2015):

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata;

Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2015.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta.

Segnaliamo le principali novità previste per la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2016:

  • è possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio unitamente al modello 730 (a tal fine è stato inserito il quadro K);
  • è stata prevista la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • è stato eliminato il rigo C4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme;
  • è passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
  • è riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia;
  • è salito da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti (80 euro mensili), e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR);
  • è riconosciuta la detrazione del 19%:
    • delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
    • delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
    • delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • è prorogata la detrazione del 50%:
    • per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    • per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • è prorogata la detrazione del 65%:
    • per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
    • per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • sale da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%;
  • in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro;
  • è riconosciuta la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l’IMU, anche per l’IMI e l’IMIS;
  • è riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

ATTENZIONE: anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello UnicoPF2016 (capital gain, investimenti e attività finanziarie all’estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:

  • contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero e che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);
  • contribuenti che hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari.

ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730.

Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.

Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

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