Circolare Informativa Marzo 2019/1

Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento

Entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) i soggetti interessati devono effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Sono obbligate al pagamento della tassa le società di capitali (Srl, SpA e Sapa), comprese quelle consortili, anche se si trovano in liquidazione volontaria.

Sono invece escluse dal versamento della tassa:

  • le società di capitali fallite, in quanto i libri/registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le imprese individuali;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
  • gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.

 

Ricordiamo che la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 cod. civ.). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

  • libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, mentre gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Per i soggetti sopra indicati resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili, il cui ammontare prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine.

L’ammontare dipende dal capitale sociale/fondo di dotazione, essendo pari a:

  • 309,87 euro, capitale o del fondo di dotazione inferiore a 516.456,90 euro,
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito e, quindi, per la tassa in scadenza, il 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, è necessario distinguere a seconda si tratta di prima o successiva annualità:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali” prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Quindi le società che si sono costituite dopo il 1° gennaio 2019 hanno già effettuato con queste modalità il versamento per il 2019.
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (“2019”)

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

È possibile tuttavia ricorrere al ravvedimento operoso, applicando le seguenti sanzioni ridotte (oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale dello 0,8%):

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,5% se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza;
  • 4,29% se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dalla scadenza;
  • 5% se la regolarizzazione avviene entro il termine di accertamento.

 

Agevolazione tributaria sugli utili investiti in beni strumentali nuovi o per maggiori costi sostenuti per assunzioni a tempo determinato o indeterminato

Dal 2019  il reddito può essere assoggettato a tassazione ridotta di 9 punti percentuali sull’ires per le società e riducendo l’aliquota maggiore  per l’irpef, fino a concorrenza degli investimenti realizzati nel 2019 su beni strumentali nuovi e costo del personale assunto in quest’anno. Il valore deve essere compreso nell’utile del 2019, ma nei limiti massimi dell’utile dichiarato nel 2018. Tale valore dovrà essere accantonato a riserva e non prelevabile

In altre parole bisogna dichiarare utile nel 2018 e nel 2019 e investire in beni strumentali e personale nel 2019. Sul minore di tali importi e fino a concorrenza dei valori indicati si pagheranno meno tasse di 9 punti percentuali (le società dal 24 passeranno al 15%. Per le persone fisiche il calcolo è leggermente più complicato ma ugualmente conveniente)

Ecotassa: cos’è e come va pagata

Come noto, il comma 1042 della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la cd. ecotassa, ossia un’imposta che dovranno pagare coloro che scelgono un’automobile in grado di emettere anidride carbonica in misura superiore ai 160 grammi per chilometro percorso.

L’importo aggiuntivo da corrispondere è modulato in funzione del volume di emissioni del veicolo secondo gli importi di cui alla seguente tabella.

CONTRIBUTO CO2 G/KM
1.100 euro 161-175
1.600 euro 176-200
2.000 euro 201-250
2.500 euro > 250

Come chiarito dalla Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 l’ecotassa si applica solo sui veicoli per i quali:
• sia il contratto di acquisto,
• sia l’immatricolazione del veicolo,
vengano effettuati nel periodo stabilito dalla legge: dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Possono tirare un sospiro di sollievo, quindi, coloro i quali hanno già firmato il contratto entro il 28 febbraio 2019 e che stanno ancora aspettando che il veicolo venga targato e consegnato, in quanto soggetti non tenuti a versare l’imposta.

Non è previsto alcun requisito di data certa che certifichi il giorno della firma del contratto. Di conseguenza, qualche operatore particolarmente “disinvolto” potrebbe, senza timore di essere scoperto, proporre di retrodatare i contratti stipulati nei prossimi giorni al fine di eludere l’applicazione dell’imposta.

Ai sensi del comma 1043 della Legge di Bilancio 2019 l’ecotassa è altresì dovuta “da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”.

La norma dispone l’obbligatorietà del pagamento dell’imposta a condizione che il mezzo venga immatricolato in Italia: l’ecotassa, pertanto, si paga anche se il veicolo non è stato appena acquistato.

In merito alle modalità di versamento, la Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E, chiarisce che l’imposta dovuta:

  • è versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente,
  • mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “3500” istituito dalla Risoluzione Agenzia Entrate 26 febbraio 2019 n. 31/E;
  • successivamente al verificarsi dei due presupposti (acquisto dell’auto e immatricolazione);
  • entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso.

Per procedere al versamento dell’imposta in argomento è indispensabile disporre della carta di circolazione, dalla quale verificare in modo ufficiale le emissioni di CO2 del veicolo. Ne deriva, di fatto, che l’acquirente dovrà provvedere al versamento esclusivamente il giorno dell’immatricolazione.

 

Ecobonus: come prenotare l’incentivo

La disciplina agevolativa contenuta nei commi 10311047 e 10571064 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si rende applicabile agli acquisti e alle immatricolazioni che avvengono dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di CO2 superiori o inferiori a una certa soglia.

Gli incentivi per l’acquisto dei veicoli verdi con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro, da calcolare al netto dell’IVA (quindi 61.000 euro con IVA al 22%), saranno divisi in due fasce legate alle emissioni di anidride carbonica, a loro volta bipartite se si consegna contestualmente una vettura da rottamare.

Più nel dettaglio con la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, si potrà ottenere un contributo di:

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE
INCENTIVO EMISSIONI VETTURA ACQUISTATA
6.000 euro  

da 0 a 20 CO2 g/km

 

2.500 euro  

da 21 a 70 CO2 g/km

 

Lo sconto ottenibile scende sensibilmente in assenza di rottamazione risultando pari a:

ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE
INCENTIVO EMISSIONI VETTURA ACQUISTATA
4.000 euro  

da 0 a 20 CO2 g/km

 

1.500 euro  

da 21 a 70 CO2 g/km

 

Per la prenotazione dell’incentivo è online, dalle ore 12.00 del 1° marzo 2019, la piattaforma dedicata all’Ecobonus, disponibile all’indirizzo ecobonus.mise.gov.it.

 

Per comunicare con lo studio usate la seguente mail   info@studiosigma.eu

 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

    Orari di apertura degli studi SIGMA

Trieste e Tavagnacco: segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

 

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti:

 

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041  

rag. Franco Lucchesi    348 7078709

rag. Mirco Marchiori  348 7409514  

Roberto Nostran  consulente del lavoro 339 6649062

Maurizio Zoppolato consulente energetico 347 9444939

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